IPSOA Quotidiano

Accessi, ispezioni e verifiche… altra condanna per l'Italia. La CEDU indica la strada da seguire

31/01/2026 - La Corte europea dei diritti dell’uomo è recentemente tornata sul tema degli accessi, delle ispezioni e delle verifiche fiscali, pronunciandosi con la sentenza Agrisud. Sentenza che restituisce l’immagine di un quadro normativo italiano nel quale l’impiego dei poteri istruttori da parte dell’Amministrazione finanziaria risulta ancora incompatibile con gli standard convenzionali di tutela dei diritti fondamentali, nonostante la materia sia già stata oggetto di modifiche proprio in recepimento della sentenza Italgomme. È dunque evidente che il legislatore italiano sarà chiamato a tornare nuovamente, e in modo più incisivo, sulla disciplina. Ma le pronunce di Strasburgo indicano la strada da seguire. Legislatore, giudici e amministrazione finanziaria dovranno avere una responsabilità comune: assicurare che l’efficacia dell’azione di accertamento non si realizzi a discapito dei diritti fondamentali, ma si fondi su un equilibrio più maturo e consapevole tra potere e garanzie. La Corte europea dei diritti dell’uomo è recentemente tornata sul tema degli accessi, delle ispezioni e delle verifiche fiscali, pronunciandosi con la sentenza Agrisud. Sentenza che restituisce l’immagine di un quadro normativo italiano nel quale l’impiego dei poteri istruttori da parte dell’Amministrazione finanziaria risulta ancora incompatibile con gli standard convenzionali di tutela dei diritti fondamentali, nonostante la materia sia già stata oggetto di modifiche proprio in recepimento della sentenza Italgomme. È dunque evidente che il legislatore italiano sarà chiamato a tornare nuovamente, e in modo più incisivo, sulla disciplina. Ma le pronunce di Strasburgo indicano la strada da seguire. Legislatore, giudici e amministrazione finanziaria dovranno avere una responsabilità comune: assicurare che l’efficacia dell’azione di accertamento non si realizzi a discapito dei diritti fondamentali, ma si fondi su un equilibrio più maturo e consapevole tra potere e garanzie.

Compensazione in F24 vietata con ruoli superiori a 50.000 euro

31/01/2026 - La <a target="_blank" title="legge di Bilancio 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/12/24/legge-bilancio-2026-novita-fiscali">legge di Bilancio 2026</a> (<a target="_blank" title="legge n. 199/2025" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/12/31/legge-bilancio-2026-novita-professionisti-imprese">legge n. 199/2025</a>) riduce - da 100.000 a 50.000 euro - l’ammontare dei debiti iscritti a ruolo e scaduti in presenza dei quali viene inibita la compensazione tramite modello F24. La nuova stretta in materia di compensazioni è scattata, dal 1° gennaio 2026, in capo ai contribuenti che non sono in regola con il pagamento delle imposte. Come si determina l’importo che fa scattare il divieto? La legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) riduce - da 100.000 a 50.000 euro - l’ammontare dei debiti iscritti a ruolo e scaduti in presenza dei quali viene inibita la compensazione tramite modello F24. La nuova stretta in materia di compensazioni è scattata, dal 1° gennaio 2026, in capo ai contribuenti che non sono in regola con il pagamento delle imposte. Come si determina l’importo che fa scattare il divieto?

Commercialisti, incompatibilità del fiduciario privo di formalità: in quali casi

30/01/2026 - Con il pronto ordini n. 94/2025, il CNDCEC ha evidenziato che affinché il mandato fiduciario possa assumere rilevanza ai fini dell’esclusione dell’incompatibilità, è necessario che esso presenti concreti elementi di attendibilità, certezza e verificabilità, idonei a dimostrare l’effettiva natura fiduciaria e professionale dell’incarico. Con il pronto ordini n. 94/2025, il CNDCEC ha evidenziato che affinché il mandato fiduciario possa assumere rilevanza ai fini dell’esclusione dell’incompatibilità, è necessario che esso presenti concreti elementi di attendibilità, certezza e verificabilità, idonei a dimostrare l’effettiva natura fiduciaria e professionale dell’incarico.

Contratto a termine per sostituzione maternità: nuove regole con qualche criticità

31/01/2026 - La <a target="_blank" title="legge di Bilancio 2026" href="https://www.ipsoa.it/speciali/legge-bilancio">legge di Bilancio 2026</a> (<a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 1992025" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000996314SOMM">legge n. 199/2025</a>) nei casi di assunzione a tempo determinato per la sostituzione di una lavoratrice assente per maternità, prevede che il contratto del sostituto possa essere prolungato anche dopo il rientro della lavoratrice, al fine di consentire un adeguato periodo di affiancamento. Una disposizione che da un lato favorisce la conciliazione tra vita privata e lavorativa e dall’altro, a beneficio delle imprese, favorisce una maggiore continuità produttiva e una gestione più efficiente delle competenze. L’applicazione della nuova disposizione solleva, tuttavia, alcuni dubbi interpretativi. Quali? E’ uno dei temi del 15° Forum One LAVORO, organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con Dottrina Per il Lavoro, che si svolge a Modena il 25 febbraio 2026. La legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) nei casi di assunzione a tempo determinato per la sostituzione di una lavoratrice assente per maternità, prevede che il contratto del sostituto possa essere prolungato anche dopo il rientro della lavoratrice, al fine di consentire un adeguato periodo di affiancamento. Una disposizione che da un lato favorisce la conciliazione tra vita privata e lavorativa e dall’altro, a beneficio delle imprese, favorisce una maggiore continuità produttiva e una gestione più efficiente delle competenze. L’applicazione della nuova disposizione solleva, tuttavia, alcuni dubbi interpretativi. Quali? E’ uno dei temi del 15° Forum One LAVORO, organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con Dottrina Per il Lavoro, che si svolge a Modena il 25 febbraio 2026.

Contrasto al lavoro sommerso. Quale modello strategico adottare?

31/01/2026 - Sono numerose e diversificate le strategie che possono essere adottate per contrastare il lavoro sommerso, sia in ottica general-preventiva per limitare i casi di potenziale ricorso al lavoro irregolare, sia in chiave repressiva e special-preventiva per consentire l’emersione dei rapporti irregolari anche agendo sulla leva sanzionatoria. Le strategie attuabili possono essere improntate a tre distinti modelli di intervento. Quale modello strategico adottare? Sono numerose e diversificate le strategie che possono essere adottate per contrastare il lavoro sommerso, sia in ottica general-preventiva per limitare i casi di potenziale ricorso al lavoro irregolare, sia in chiave repressiva e special-preventiva per consentire l’emersione dei rapporti irregolari anche agendo sulla leva sanzionatoria. Le strategie attuabili possono essere improntate a tre distinti modelli di intervento. Quale modello strategico adottare?

Geolocalizzazione: sanzione per trattamento illecito dei dati

30/01/2026 - Il Garante per la protezione dei dati personali ha irrogato una sanzione amministrativa di 120.000 euro nei confronti di una società operante nel settore della selezione e produzione di sementi agricole. Il provvedimento interviene su un trattamento illecito dei dati personali dei dipendenti, effettuato mediante dispositivi installati sui veicoli aziendali e finalizzati al monitoraggio dettagliato delle attività di guida. L’Autorità ha rilevato plurime violazioni della normativa privacy e delle disposizioni dello Statuto dei lavoratori, con particolare riferimento ai controlli a distanza e agli obblighi informativi. Oltre alla sanzione pecuniaria, è stata disposta la cancellazione dei dati raccolti. Il Garante per la protezione dei dati personali ha irrogato una sanzione amministrativa di 120.000 euro nei confronti di una società operante nel settore della selezione e produzione di sementi agricole. Il provvedimento interviene su un trattamento illecito dei dati personali dei dipendenti, effettuato mediante dispositivi installati sui veicoli aziendali e finalizzati al monitoraggio dettagliato delle attività di guida. L’Autorità ha rilevato plurime violazioni della normativa privacy e delle disposizioni dello Statuto dei lavoratori, con particolare riferimento ai controlli a distanza e agli obblighi informativi. Oltre alla sanzione pecuniaria, è stata disposta la cancellazione dei dati raccolti.

Bilanci 2025: da Assirevi nuove check-list

30/01/2026 - Assirevi ha pubblicato il 29 gennaio 2025 le check-list per i bilanci 2025 delle società di capitali soggette alle norme del codice civile e del <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. 1271991" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000119875SOMM">D.Lgs. 127/1991</a>. Le liste, già introdotte nel dicembre 2025, hanno finalità esclusivamente esemplificative e di supporto alle società di revisione associate, che devono adattarle alle specifiche caratteristiche dell’incarico. Pur rappresentando uno strumento utile per verificare la conformità dell’informativa di bilancio alle disposizioni normative e ai principi contabili, le check-list hanno natura generale e non coprono necessariamente tutti gli aspetti rilevanti, potendo includere elementi non pertinenti in ogni situazione. La loro applicazione concreta dipende da fattori quali dimensioni aziendali, natura dell’attività, rischi di revisione e aggiornamenti normativi. Assirevi, autrice delle liste, ne consente l’uso con citazione della fonte e non garantisce completezza, aggiornamento o assenza di errori, lasciando agli utilizzatori l’onere di verificarne l’adeguatezza rispetto alla normativa vigente. Assirevi ha pubblicato il 29 gennaio 2025 le check-list per i bilanci 2025 delle società di capitali soggette alle norme del codice civile e del D.Lgs. 127/1991. Le liste, già introdotte nel dicembre 2025, hanno finalità esclusivamente esemplificative e di supporto alle società di revisione associate, che devono adattarle alle specifiche caratteristiche dell’incarico. Pur rappresentando uno strumento utile per verificare la conformità dell’informativa di bilancio alle disposizioni normative e ai principi contabili, le check-list hanno natura generale e non coprono necessariamente tutti gli aspetti rilevanti, potendo includere elementi non pertinenti in ogni situazione. La loro applicazione concreta dipende da fattori quali dimensioni aziendali, natura dell’attività, rischi di revisione e aggiornamenti normativi. Assirevi, autrice delle liste, ne consente l’uso con citazione della fonte e non garantisce completezza, aggiornamento o assenza di errori, lasciando agli utilizzatori l’onere di verificarne l’adeguatezza rispetto alla normativa vigente.

Oneri di smantellamento: la collocazione degli effetti temporali

27/01/2026 - Oneri di smantellamento, l’OIC chiarisce la collocazione degli effetti temporali: gli effetti dell’attualizzazione confluiscono nella nuova voce C17-ter del conto economico. La modifica apportata all’<a target="_blank" class="rich-legge" title="OIC 31" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000842766SOMM">OIC 31</a>, in particolare al paragrafo 19, stabilisce che “gli aggiornamenti di stima del fondo, sia positivi che negativi, relativi al trascorrere del tempo o all’adeguamento del tasso di attualizzazione, sono imputati nella classe C del conto economico, alla voce 17-ter) effetti di attualizzazione dei fondi oneri”. L’intervento colma così una lacuna applicativa che aveva generato prassi non uniformi. Le nuove disposizioni si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2026, ferma restando la possibilità di applicazione anticipata ai bilanci 2025. Oneri di smantellamento, l’OIC chiarisce la collocazione degli effetti temporali: gli effetti dell’attualizzazione confluiscono nella nuova voce C17-ter del conto economico. La modifica apportata all’OIC 31, in particolare al paragrafo 19, stabilisce che “gli aggiornamenti di stima del fondo, sia positivi che negativi, relativi al trascorrere del tempo o all’adeguamento del tasso di attualizzazione, sono imputati nella classe C del conto economico, alla voce 17-ter) effetti di attualizzazione dei fondi oneri”. L’intervento colma così una lacuna applicativa che aveva generato prassi non uniformi. Le nuove disposizioni si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2026, ferma restando la possibilità di applicazione anticipata ai bilanci 2025.

Casse di previdenza: linee guida OIC sui crediti contributivi

26/01/2026 - L’OIC ha pubblicato le linee guida sui crediti contributivi delle Casse di previdenza, frutto della collaborazione con la Commissione parlamentare di controllo sugli enti previdenziali. Le linee guida nascono dall’indagine conoscitiva avviata nel gennaio 2024, che ha evidenziato una forte eterogeneità nei criteri di contabilizzazione dei crediti contributivi e criticità nella loro valutazione. La Commissione ha rilevato ritardi negli incassi, insufficiente svalutazione dei crediti in molte Casse contributive e un costante aumento dello stock di crediti, cresciuto del 34,69% tra il 2019 e il 2023. Tali elementi rappresentano rischi per la liquidità e la stabilità gestionale degli enti, oltre a generare effetti negativi sul sistema pubblico. Le linee guida, basate sul principio OIC 15, mirano a uniformare le prassi, migliorare le stime e rendere più trasparente l’informativa, pur senza costituire un principio contabile completo per i bilanci delle Casse. L’OIC ha pubblicato le linee guida sui crediti contributivi delle Casse di previdenza, frutto della collaborazione con la Commissione parlamentare di controllo sugli enti previdenziali. Le linee guida nascono dall’indagine conoscitiva avviata nel gennaio 2024, che ha evidenziato una forte eterogeneità nei criteri di contabilizzazione dei crediti contributivi e criticità nella loro valutazione. La Commissione ha rilevato ritardi negli incassi, insufficiente svalutazione dei crediti in molte Casse contributive e un costante aumento dello stock di crediti, cresciuto del 34,69% tra il 2019 e il 2023. Tali elementi rappresentano rischi per la liquidità e la stabilità gestionale degli enti, oltre a generare effetti negativi sul sistema pubblico. Le linee guida, basate sul principio OIC 15, mirano a uniformare le prassi, migliorare le stime e rendere più trasparente l’informativa, pur senza costituire un principio contabile completo per i bilanci delle Casse.

Staff – house: in arrivo 54 milioni di euro

30/01/2026 - Il Ministero del Turismo, con comunicato del 30 gennaio 2026, annuncia l’adozione del Decreto prot. n. 11768/2026, emanato dal Direttore Generale in attuazione del <a target="_blank" class="rich-legge" title="decreto ministeriale del 18 settembre 2025" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000990770SOMM">decreto ministeriale del 18 settembre 2025</a>. Il provvedimento definisce modalità operative, documentazione richiesta e criteri necessari per presentare le domande di agevolazione destinate alla realizzazione di Staff House, alloggi riservati ai lavoratori del settore turistico‑ricettivo. L’intervento sostiene investimenti per riqualificazione, ammodernamento o completamento di immobili tramite contributi in conto capitale. Le risorse disponibili ammontano a 54 milioni di euro, finanziate dall’articolo 14 del decreto‑legge 95/2025 per il triennio 2025‑2027. I termini per la presentazione delle domande saranno stabiliti con un successivo provvedimento e l’invio avverrà esclusivamente tramite la piattaforma informatica di Invitalia, soggetto gestore della misura. Il Ministero del Turismo, con comunicato del 30 gennaio 2026, annuncia l’adozione del Decreto prot. n. 11768/2026, emanato dal Direttore Generale in attuazione del decreto ministeriale del 18 settembre 2025. Il provvedimento definisce modalità operative, documentazione richiesta e criteri necessari per presentare le domande di agevolazione destinate alla realizzazione di Staff House, alloggi riservati ai lavoratori del settore turistico‑ricettivo. L’intervento sostiene investimenti per riqualificazione, ammodernamento o completamento di immobili tramite contributi in conto capitale. Le risorse disponibili ammontano a 54 milioni di euro, finanziate dall’articolo 14 del decreto‑legge 95/2025 per il triennio 2025‑2027. I termini per la presentazione delle domande saranno stabiliti con un successivo provvedimento e l’invio avverrà esclusivamente tramite la piattaforma informatica di Invitalia, soggetto gestore della misura.

Bonus 4.0: prorogato l'invio delle comunicazioni di completamento

30/01/2026 - Il MiMIT ha prorogato al 31 marzo 2026 il termine per l’invio delle comunicazioni di completamento degli investimenti 4.0 conclusi nel 2025. Le imprese che hanno prenotato o ricevuto nuova disponibilità di risorse dal GSE devono completare la procedura entro la nuova scadenza, evitando così la perdita dei benefici previsti dal piano Transizione 4.0. Il MiMIT ha prorogato al 31 marzo 2026 il termine per l’invio delle comunicazioni di completamento degli investimenti 4.0 conclusi nel 2025. Le imprese che hanno prenotato o ricevuto nuova disponibilità di risorse dal GSE devono completare la procedura entro la nuova scadenza, evitando così la perdita dei benefici previsti dal piano Transizione 4.0.

Bonus Transizione 5.0: invio comunicazioni entro il 28 febbraio 2026

30/01/2026 - Le imprese che hanno presentato la comunicazione preventiva per il credito di imposta Transizione 5.0 in data successiva al 6 novembre 2025, che risultano in lista di attesa, hanno un mese di tempo per chiudere le pratiche. Per tali imprese, infatti, la piattaforma del GSE per inviare le comunicazioni di conferma e completamento è accessibile dal 30 gennaio 2026, con obbligo di terminare la procedura entro il 28 febbraio 2026. Le imprese che hanno presentato la comunicazione preventiva per il credito di imposta Transizione 5.0 in data successiva al 6 novembre 2025, che risultano in lista di attesa, hanno un mese di tempo per chiudere le pratiche. Per tali imprese, infatti, la piattaforma del GSE per inviare le comunicazioni di conferma e completamento è accessibile dal 30 gennaio 2026, con obbligo di terminare la procedura entro il 28 febbraio 2026.

Testo Unico della finanza: le novità in arrivo su quotazione PMI e mercati regolamentati

31/01/2026 - Il Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2026 ha approvato il decreto legislativo che attua la <a target="_blank" class="rich-legge" title="Direttiva (UE) 20242811" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000972009SOMM">Direttiva (UE) 2024/2811</a> e il <a target="_blank" class="rich-legge" title="Regolamento (UE) 20242809" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000972008SOMM">Regolamento (UE) 2024/2809</a>. Il decreto introduce una disciplina organica sulla ricerca in materia di investimenti, la quotazione e il funzionamento dei mercati regolamentati. Cosa cambia? Il Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2026 ha approvato il decreto legislativo che attua la Direttiva (UE) 2024/2811 e il Regolamento (UE) 2024/2809. Il decreto introduce una disciplina organica sulla ricerca in materia di investimenti, la quotazione e il funzionamento dei mercati regolamentati. Cosa cambia?

Nuovo pacchetto di infrazioni per l'Italia dalla Commissione Europea

30/01/2026 - La Commissione europea ha avviato diverse procedure di infrazione contro l’Italia per mancato rispetto degli obblighi derivanti dal diritto dell’UE. In ambito ambientale, l’Italia non ha correttamente recepito la direttiva quadro sulle acque, non garantendo la registrazione e il riesame periodico delle concessioni idriche, e non ha aggiornato il programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico previsto dalla direttiva NEC. Inoltre, non ha notificato le misure di recepimento della <a target="_blank" class="rich-legge" title="direttiva 20242839" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000971656SOMM">direttiva 2024/2839</a> sulle comunicazioni relative all’emissione acustica delle macchine. Nel settore dei servizi portuali, l’Italia ha imposto un obbligo di bandiera nazionale non conforme al regolamento UE sui servizi portuali. Nel trasporto, non ha completato il recepimento della <a target="_blank" class="rich-legge" title="direttiva 20232661" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000953573SOMM">direttiva 2023/2661</a> sui sistemi di trasporto intelligenti. Infine, in materia pensionistica, la Commissione contesta la mancata cooperazione dell’Italia nei negoziati con la BCE sul trasferimento dei diritti pensionistici dei funzionari UE. L’Italia dispone ora di due mesi per rispondere, completare il recepimento e darne notifica alla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato. La Commissione europea ha avviato diverse procedure di infrazione contro l’Italia per mancato rispetto degli obblighi derivanti dal diritto dell’UE. In ambito ambientale, l’Italia non ha correttamente recepito la direttiva quadro sulle acque, non garantendo la registrazione e il riesame periodico delle concessioni idriche, e non ha aggiornato il programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico previsto dalla direttiva NEC. Inoltre, non ha notificato le misure di recepimento della direttiva 2024/2839 sulle comunicazioni relative all’emissione acustica delle macchine. Nel settore dei servizi portuali, l’Italia ha imposto un obbligo di bandiera nazionale non conforme al regolamento UE sui servizi portuali. Nel trasporto, non ha completato il recepimento della direttiva 2023/2661 sui sistemi di trasporto intelligenti. Infine, in materia pensionistica, la Commissione contesta la mancata cooperazione dell’Italia nei negoziati con la BCE sul trasferimento dei diritti pensionistici dei funzionari UE. L’Italia dispone ora di due mesi per rispondere, completare il recepimento e darne notifica alla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

Frequenze TV: stabiliti i contributi per l'uso 2022‑2025, i criteri di calcolo e le scadenze

29/01/2026 - Il decreto del 22 dicembre 2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 29 gennaio 2026, definisce i contributi dovuti dagli operatori di rete per i diritti d’uso delle frequenze televisive digitali per gli anni 2022‑2025. Per le reti nazionali, il contributo è fissato a 3.356.387 euro per il 2022 (aliquota 13,98%) e a 4.132.304 euro per ciascuno degli anni 2023‑2025 (aliquota 17,8%). Sono previsti sconti dal 20% al 60% in base alla cessione di capacità trasmissiva a terzi e un ulteriore 20% per l’uso della tecnologia DVB‑T2. I contributi sono calcolati in proporzione ai mesi di utilizzo. Per le reti locali, gli importi sono determinati secondo tabelle basate sulla popolazione regionale o dell’area tecnica. I pagamenti devono essere effettuati in un’unica soluzione con scadenze differenziate per ciascun anno. Il decreto del 22 dicembre 2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 29 gennaio 2026, definisce i contributi dovuti dagli operatori di rete per i diritti d’uso delle frequenze televisive digitali per gli anni 2022‑2025. Per le reti nazionali, il contributo è fissato a 3.356.387 euro per il 2022 (aliquota 13,98%) e a 4.132.304 euro per ciascuno degli anni 2023‑2025 (aliquota 17,8%). Sono previsti sconti dal 20% al 60% in base alla cessione di capacità trasmissiva a terzi e un ulteriore 20% per l’uso della tecnologia DVB‑T2. I contributi sono calcolati in proporzione ai mesi di utilizzo. Per le reti locali, gli importi sono determinati secondo tabelle basate sulla popolazione regionale o dell’area tecnica. I pagamenti devono essere effettuati in un’unica soluzione con scadenze differenziate per ciascun anno.

Quotidiano Giuridico

Oltre l'antropocentrismo giuslavoristico: verso il riconoscimento dei permessi retribuiti per assistere l'animale domestico

31/01/2026 - L'evoluzione giurisprudenziale, il panorama comparatistico internazionale e le prospettive de iure condendo

Gestire i processi di anonimizzazione, le indicazioni del Garante Privacy

30/01/2026 - Provvedimento n. 661/2025: riesame di un diniego di accesso civico opposto da un’azienda ospedaliera in relazione all’ostensione della documentazione relativa ai procedimenti di attribuzione di produttività e premialità

Il datore risponde per lesioni derivanti da macchinario non a norma

30/01/2026 -

La Corte di Cassazione penale Sez. IV, con la sentenza 19 gennaio 2026, n. 1909 ribadisce i principi in tema di responsabilità colposa omissiva del datore di lavoro in materia antinfortunistica statuendo che il comportamento abnorme del lavoratore che interrompe il nesso causale tra condotta ed evento lesivo è quello che genera un rischio eccentrico anche se il datore di lavoro ha adempiuto a tutti i propri obblighi in tema di sicurezza.

Speciali

Pace fiscale

Fonte: ipsoa.it

Reddito di cittadinanza

Fonte: ipsoa.it

Quota 100 e pensioni 2019

Fonte: ipsoa.it

Fattura elettronica

Fonte: ipsoa.it

Tariffe Inail 2019

Fonte: ipsoa.it

Auto: ecotassa e bonus 2019

Fonte: ipsoa.it

Fondo Garanzia PMI

Fonte: ipsoa.it

Video

One FISCALE: la soluzione che hai sempre desiderato

One FISCALE: la soluzione che hai sempre desiderato

Guarda i video
SSL Ambiente Condiviso: Vista Consulente - RSPP

SSL Ambiente Condiviso: Vista Consulente - RSPP

Guarda i video